La formazione ai tempi del corona virus | Terza ed ultima parte | E' possibile finanziare le attività di formazione?

Finanziamento  Salvadanaio

Nel primo articolo di questo tris, pubblicato due settimane fa, abbiamo cercato di dimostrare che la formazione è una risorsa importante per migliorare le capacità di reazione delle imprese soprattutto in periodi avversi come quelli che stiamo attraversando. Abbiamo anzi detto che le ricadute delle attività di formazione possono (devono) essere misurate in termini di apporto al miglioramento delle performance attraverso parametri concordati (KPI).

Non occorre nemmeno pensare che le attività di misurazione siano impegnative, perché, se supportata da una buona suite LMS, (vedi articolo della scorsa settimana) la raccolta dei dati viene effettuata automaticamente e l’analisi degli stessi è semplificata dalle capacità di reporting degli strumenti (funzione di dashboard).

In questo cerchiamo invece di dare un contributo di informazioni circa la possibilità che la formazione di cui la vostra organizzazione necessita possa essere finanziata in modo da ridurre sensibilmente l’impegno economico, con ciò accelerando il ritorno dell’investimento (o togliendo forza al principale alibi per rinunciarvi).

Cos’è la formazione finanziata?

Esistono due macro-categorie di finanziamento per la formazione: della prima fanno parte i finanziamenti erogati dai fondi interprofessionali, della seconda i finanziamenti istituiti attraverso fondi dell’Unione Europea e dello stato italiano, con leggi apposite o con disposizioni approvate nell’ambito della legge di bilancio.

“Cominciamo dai fondi pubblici e dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua; sono tutti strumenti che hanno un solo scopo: quello di aggiornare e consolidare le competenze dei lavoratori e di chi si approccia al mondo del lavoro.

Le associazioni datoriali, i sindacati e le organizzazioni di settore, secondo la legge, possono auto-tassarsi per dare vita a fondi da investire nella qualificazione o nella riqualificazione di figure professionali specifiche o di lavoratori dipendenti, così come in azioni di formazione sui temi dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro” (fonte: Gema).

Come funziona?

“Un imprenditore decide di aderire a un fondo paritetico per la formazione continua del settore nel quale opera. Una percentuale del lordo delle buste paga dei propri dipendenti va a contribuire alla cassa del fondo. Ciò dà la possibilità all’imprenditore e ai propri dipendenti di reinvestire una parte dell’ammontare accumulato per interventi o corsi di formazione continua, che verranno fruiti gratuitamente.

In altri casi, il fondo è di natura pubblica e viene assegnato sulla base di bandi finalizzati a finanziare percorsi formativi aziendali o individuali” (fonte: Gema).

Cosa sono i fondi interprofessionali?

“I Fondi interprofessionali per la formazione continua sono stati istituiti con la legge 388/2000. L'obiettivo è diffondere la pratica dell'aggiornamento e della formazione nelle imprese italiane, "in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori" (art. 118). Nelle intenzioni del legislatore è quindi chiaro (anche in tempi molto lontani dalla crisi) che la formazione è la chiave di volta per la crescita delle imprese e l'occupabilità dei dipendenti.


I Fondi sono organismi associativi di diritto privato, che vengono istituiti in base ad accordi interconfederali stipulati "dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale" e si alimentano con il contributo dello 0,30% in base alle adesioni delle imprese.

I Fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali condivisi tra le parti sociali, attenendosi al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi e al principio della trasparenza, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse ai piani concordate tra le parti sociali” (Fonte: Fondimpresa).

I principali fondi interprofessionali sono i seguenti:

Chi altri finanzia la formazione?

“Le risorse economiche vengono messe a disposizione da Istituzioni territoriali locali, Nazionali o Europee (Legge n. 236 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, FSE Regionali e Nazionali).

L’utilizzo di queste risorse permette alle aziende di sgravare, o addirittura azzerare, i costi della formazione interna” (Fonte: Studio Sant’Agostino).

La fonte dei finanziamenti

“Sono le imprese e i lavoratori a versare i soldi per la loro formazione.

Infatti tutte le imprese private e, dal 2009, le pubbliche e le ex esercenti pubblici servizi versano l'1,61% del monte salari come contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria. Con la legge 845 del 1978, parte di questo contributo, il cosiddetto 0,30%, viene destinato alla formazione dei lavoratori.

Con la legge 388/2000 tutte le aziende che versano lo 0,30% possono scegliere di destinarlo a un Fondo interprofessionale per la formazione continua. In caso di adesione, lo 0,30 va comunque all'Inps, che lo gira al Fondo indicato dall'azienda.

L'adesione è volontaria, gratuita e può essere attivata o disdetta in ogni momento.

Ogni Fondo, quindi, riceve ogni anno risorse proporzionali al numero dei lavoratori occupati nelle imprese che lo hanno scelto e le impiega per finanziare la formazione delle medesime imprese.

I Corsi di Formazione FSE sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo costituito da risorse comunitarie a cui attingono, per finanziare le attività ritenute in grado di realizzare gli obiettivi definiti, tutti i paesi membri dell’Unione Europea. Gli scopi prioritari del Fondo Sociale, i cosiddetti 4 “pilastri” del FSE sono: occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità” (fonte: Fondimpresa).

Credito d’imposta per la Formazione 4.0

La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Fonte: MISE – Ministero per lo Sviluppo Economico)

A chi si rivolge?

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (Fonte: MISE – Ministero per lo Sviluppo Economico).

Quali sono i vantaggi?

Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al MISE. Lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere più espressamente disciplinato attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali.

Con apposito decreto direttoriale del MISE sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. (Fonti: MISE – CRS Laghi)

Spese ammissibili

Sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicati negli ambiti di cui all’allegato 1 della legge di Bilancio per il 2018 (Fonte: CRS Laghi)

Condizioni di ammissibilità

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 e gli Istituti tecnici superiori.

I costi formativi devono essere certificati dal soggetto incaricato a revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, nel rispetto dei principi di indipendenza. Le imprese non soggette a revisione e prive di un collegio sindacale hanno possibilità di computare ai fini del calcolo del beneficio, entro il limite massimo di 5.000 euro, anche le spese sostenute e documentate per tale attività di certificazione contabile.

Sono esenti dall’obbligo le imprese con bilancio certificato: ai fini dei successivi controlli, queste sono comunque tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta. L’eventuale spesa sostenuta per la certificazione contabile, in questi casi, non rientra nel calcolo del credito d’imposta da scontare. (Fonte: CRS Laghi)


Ambiti di applicazione

Per le attività di formazione che possono usufruire del credito d’imposta, gli ambiti di applicazione sono:

  • Vendite e marketing
  • Tecniche e tecnologie di produzione
  • Information Technology

Termini e modalità di richiesta del Credito

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il bonus non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. All’utilizzo in compensazione dello stesso non si applicano il limite di euro 250.000,00 annui di cui alla legge n. 244/2007 e quello generale di euro 700,00.

Ricapitolando …

Ci sono diverse tipologie di finanziamento che hanno origini diverse (fondi interprofessionali, fondi europei, ecc.), finalità generiche o più specifiche (come la formazione 4.0, programma di finanziamento focalizzato sul tema della Trasformazione Digitale nell’ambito del piano Industria 4.0), che operano con modalità diverse (da una sensibile riduzione dei costi sino al completo assorbimento degli stessi oppure credito d’imposta dal 30 al 50% delle spese sostenute con massimale di spesa).

Iniziative di formazione manageriale (sono inclusi i cosiddetti “soft skills”) possono essere gestite nell’ambito dei fondi interprofessionali, mentre il credito d’imposta è legato all’apprendimento di strumenti digitali (logici e fisici) nell’ambito della Digital Transformation.

In concreto non si tratta di finanziamenti privi di condizionalità ma che si rendono accessibili o sottoscrivendo la partecipazione ad un fondo di settore o attraverso processi più o meno complessi, e sono sottoposti a vincolo di verifica preventiva (del programma e della sua conformità alle regole), esecutiva (registro della formazione) e conclusiva (rapporto finale, rendicontazione contabile certificata).

Seppure ci siano degli ostacoli da superare, è però innegabile che le opportunità per quanti intendono avvantaggiarsi dei contributi a disposizione siano molteplici. Tuttavia, data la complessità della materia, è necessario appoggiarsi ad una tra le tante società (spesso in conflitto d’interesse, perché mirate a fornire formazione) che si sono specializzate nel fornire consulenza e assistenza ai propri clienti, trattenendo una parte del finanziamento ottenuto oppure chiedendo un onorario per il proprio intervento.

GoodGoing! non rientra tra queste ma, qualora vi rivolgeste a noi per una valutazione dei fabbisogni formativi della vostra organizzazione, vi aiuteremo a selezionare il partner giusto per le vostre esigenze, collaborando in ogni fase propedeutica all’ottenimento dell’agognato finanziamento. Come sempre, l’indirizzo e-mail a cui potete rivolgervi è info@goodgoing.it.

Informazioni sull'autore
Stefano Carlo Longo
stefano.carlo.longo@goodgoing.it
Stefano Carlo Longo ha una lunga carriera di “innovatore” nel mondo dell’ICT, maturata in funzioni direttive nell’ambito commerciale, del marketing e della consulenza presso alcune tra le più importanti società internazionali, tra cui EY, Atos e Adobe. Co-fondatore di una società di eCommerce dedicata ai vini di alta gamma e investitore in una start up in ambito Mobile Engagement in rapido sviluppo (MobileBridge), ne promuove la presenza presso clienti e partner.

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